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L'adoption en Droit Comparé franco Italien. (version Italienne)

L'adozione tra Francia ed Italia

 In Francia, la legislazione sull'adozione dei minori ha conosciuto una evoluzione costante, tanto è legata alla evoluzione della società. Comparsa nel codice civile sotto l'influenza di Napoleone Bonaparte la sua regolamentazione attuale risale alla legge 11 luglio 1966, che però non ha mai cessato di conoscere modifiche, senza tuttavia mettere in discussione la coesistenza di due tipi d'adozione:

  •  L'adozione piena, che è destinata a minori di età inferiore a 15 anni, che prevede uno stato preadottivo e che fa cessare ogni legame con la famiglia biologica
  •  l'adozione semplice, che non rompe tutte le relazioni con la famiglia biologica ma che crea dei diritti nei confronti dell'adottante

 Molti emendamenti sono venuti a precisare questo testo senza però modificarne l'idea generale. L'ultima modifica è del 2005, nel quadro della legge sulla filiazione, che equipara tutte le filiazioni legalmente riconosciute quanto ai loro effetti, ivi compresa la filiazione adottiva di cui ci stiamo occupando.
Ci occuperemo qui solo della adozione nel diritto interno francese, malgrado l'importanza numerica dell'adozione di bambini stranieri per adozione internazionale, anche se il calo della natalità anche in Francia ed il numero limitato di bambini adottabili rende la questione molto sensibile Lo scopo dell'adozione, chiaramente definito dalla Corte di Cassazione come quello di “dare una famiglia ad un bambino che ne è privo”, mette l'accento sull'interesse del minore, più che sul desiderio dell'adottante.
Il sistema francese è di una certa complessità perché prevede due forme differenti d'adozione, semplice e piena, e perché richiede per l'adozione piena una approvazione della amministrazione. E ciò avviene in effetti sia a livello della accoglienza e della presa in carico dei minori adottabili, ma anche alla approvazione delle famiglie adottanti, e l'amministrazione si assicura delle capacità educative e dell'assenza di controindicazioni.
Le procedure per i due tipi di adozione sono similari, ma per l'adozione piena il minore deve avere meno di 15 anni e deve essere stato respinto totalmente dalla sua famiglia biologica, oppure deve esserne allontanato, perché tutti i legami saranno spezzati nei suoi confronti. Possono essere adottati tutti i bambini il cui padre e la cui madre abbiano validamente consentito alla adozione, i bambini dichiarati abbandonati e gli orfani di guerra.
Per l'adozione semplice l'età dell'adottato è indifferente. Anche i maggiori d'età possono essere adottati ed comunque i legami di filiazione che vengono creati dalla adozione semplice. In entrambi i casi una differenza d'età minima tra adottante ed adottato è prevista (15 anni, ridotti a 10 se si tratta del bambino di un parente)
I due tipi d'adozione sono pronunciati dal Tribunale di Grande Istanza ed il fascicolo è trasmesso alla Procura della Repubblica come in materia di filiazione civile.
Per l'adozione piena è prevista sia una approvazione della famiglia ma anche un periodo di permanenza di sei mesi a casa dell'adottante di 6 mesi: si tratta di una precauzione presa nell'interesse del bambino, dato che l'adozione piena creerà una situazione irreversibile.
Infine, il bambino maggiore di 13 anni dovrà dare personalmente il suo consenso alla adozione Art. 345, comma 3 del codice civile), mentre non vi è alcuna norma che obbliga a raccogliere il consenso del minore di anni 13, cosa che sembra in contraddizione con quanto previsto dalla convenzione internazionale sui diritti del bambino.
Il tribunale può rimediare ad un eventuale rifiuto ingiustificato dei genitori biologici di consentire all'adozione
Per contro, gli effetti di queste due procedure sono assai differenti.
La adozione piena tende a creare un legame giuridico di filiazione il più possibile vicino alla filiazione biologica, e c'è dunque una rottura totale con la famiglia d'origine, con cambio del cognome, ed eventualmente dello stesso nome, con tutte le conseguenze patrimoniali legate allo status di figlio legittimo.
La adozione semplice al contrario crea una sorta di “doppia filiazione” e lascia sussistere una obbligazione alimentare nei rapporti con la famiglia di origine. L'adottato in questo caso conserva i diritti successori in confronto alla famiglia d'origine e ne acquista dalla famiglia dell'adottante in tutto identici a quelli di un figlio legittimo.
Ed infine, l'adozione semplice può evolversi in adozione piena, se l'adottato ha meno di 15 anni, o al contrario essere revocata.
L'adozione del bambino di un parente ha una previsione particolare nelle norme ed è particolarmente favorita, al contrario di quanto avviene per i conviventi, mentre l'adozione da parti di un singolo è possibile.
Infine, l'adozione rivendicata dalle coppie omosessuali è stata respinta dalla Corte di Cassazione (20 febbraio 2007), come anche l'adozione da parte del convivente della madre in ragione del trasferimento dell'autorità parentale che ne priverebbe la madre biologica.
Una legge del 2005 stabilisce una rigorosa qualità nei diritti e nelle obbligazioni di tutti i bambini, quale che sia la filiazione legalmente stabilita
In futuro, è prevedibile che la legislazione francese sulla adozione, per senza conoscere trasformazioni fondamentali, dovrà seguire l'evoluzione della famiglia, si pensi alle famiglie “ricomposte”ed alla procreazione artificiale

IN ITALIA

 L'Italia, la cui legislazione è stata a lungo influenzata dal Codice Napoleonico, ha avuto un sistema di “adozioni” assai simile a quello tutt'oggi vigente in Francia sino al 1983.
Vi era una “adozione” senza specificazioni, di origine romanistica, consentita anche a favore dei maggiorenni, molto simile alla attuale adozione semplice francese. Poteva riguardare minori (ma non solo) indipendentemente dallo stato di abbandono, poiché era prevista anche a favore di chi aveva i genitori nel pieno esercizio della patria potestà, purché vi consentissero, e soprattutto non spezzava affatto i legami giuridici con la famiglia biologica, rispetto alla quale l'adottato conservava, in linea di massima, “tutti i diritti ed i doveri”, affiancandovi ovviamente dei diritti e doveri nei confronti dell'adottante (ma non con la famiglia di questi), ed in particolare l'adottato, pur conservando i diritti successori nei confronti della famiglia di origine, acquisiva il diritto ad ereditare anche dall'adottante. A questa forma debole di adozione “debole” fu affiancata nel 1967 (dunque in un momento di poco seguente alla introduzione dell'attuale sistema dualistico francese) una adozione, definita espressamente dalla legge “adozione speciale” che assomiglia molto alla adozione piena francese, e che è l'antesignana della odierna adozione dei minori, e che era riservata ai minori di anni otto, dichiarati dalla autorità in stato di adottabilità per il fatto, giudicato dal Tribunale dei Minori, di essere “privi di assistenza morale a e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Questa adozione, al contrario di quella ordinaria, spezzava del tutto i legami con la famiglia di origine e tendeva a sostituire in tutto ad essa una nuova famiglia, la quale pure doveva passare sotto la lente di ingrandimento del controllo dell'autorità. Era, in ragione della definitività, previsto un affidamento preadottivo a cui sarebbe seguita, in mancanza di problemi, la definitiva dichiarazione di adottabilità. Questa situazione di un doppio binario possibile per l'adozione dei minori è stata poi abbandonata in Italia dal 1983, creandosi da allora un assetto che, con modesti ritocchi, è arrivato sino ad oggi. Quella che era prima l'adozione “ordinaria” è sopravvissuta, ma solo con riguardo alla adozione di persone di maggiore età e con finalità, pertanto, assai diverse dalla adozione dei minori, ai quali è oggi riservata una sola specie d'adozione, erede stretta di quella che fu l'adozione speciale del 1967 e non molto dissimile dalla attuale adozione piena francese.

 E pertanto oggi, in Italia, esiste un solo tipo di adozione dei minori, prevista dalla legge n. 184 del 1983 che, come modificata dalla legge 149 del 2001, si intitola “"Diritto del minore ad una famiglia" ed assai simile alla adozione piena francese.
Nel regolare l'adozione si è voluto infatti porre l'accento sulla centralità dell'interesse del minore, che deve avere una famiglia e che deve possibilmente essere quella naturale.
Ma per i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi è prevista, ad opera della Pubblica Autorità e segnatamente del Tribunale dei Minori (su segnalazione dello speciale Procuratore della Repubblica istituito presso il Tribunale dei Minori) la dichiarazione dello “stato di adottabilità”.
Si tratta di una decisione grave e spesso dolorosa (qualora i genitori siano ancora in vita, ma non ritenuti idonei) che pertanto deve essere preceduta da indagini attente e che va sancita con una sentenza che può essere impugnata dagli aventi diritto come una sentenza ordinaria, ma che “certificherà” - una volta divenuta definitiva - lo stato di bisogno del minore e lo metterà in qualche modo “in lista d'attesa” per una nuova famiglia.
Il minore di anni 18 “adottabile”, prima di essere adottato, deve manifestare il proprio consenso solo se ha compiuto i 14 anni, mentre deve essere sentito (senza che il suo parere sia vincolante) se ha compiuto i 12 anni ed anche prima, se il Tribunale lo ritiene sufficientemente maturo. Gli adottanti devo essere sposati (o stabilmente conviventi, come da accertare sempre dal Tribunale) da almeno tre anni senza interruzioni per separazione. Essi devono avere una età che superi di almeno 18 anni e di non più di 45 (almeno per uno dei coniugi) quella dell'adottando.
Anche gli adottanti devono passare sotto l'esame del tribunale dei Minori, che deve accertare con apposite indagini l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Verranno poi scelti i genitori adottivi, tra quelli idonei, che verranno ritenuti maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, della cui adozione si stia trattando, e che ancora una volta deve essere al centro della procedura.
 Individuati i genitori migliori per il minore in questione, si stabilisce un “affidamento preadottivo”, vero e proprio periodo di prova in cui il nuovo rapporto viene tenuto sotto stretto esame dal Tribunale dei Minori, che si può avvalere anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, il tribunale può convocare, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, per valutare le cause all'origine delle difficoltà. Se necessario, può disporre interventi di sostegno psicologico e sociale.
Ma se ciononostante vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili, l'affidamento può essere revocato, ed al minore verrà cercata altra famiglia.
Se invece l'affidamento preadottivo ha avuto esito positivo (per accertare il quale il Tribunale deve anche sentire gli adottandi e i minori che ne abbiano l'età) si fa luogo – finalmente – alla vera e propria adozione dopo un anno di affidamento. Se durante l'affidamento un coniuge muore, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto (particolarmente a fini ereditari), per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se invece nel corso dell'affidamento interviene separazione fra gli adottanti, nell'esclusivo interesse del minore il Tribunale deciderà se pronunciare l'adozione a favore di uno dei due, o di entrambi. Il bambino sarà destinato in tal caso ad entrare in una famiglia già disgregata, ma ciò non deve stupire, posto che ciò può accadere anche ai figli biologici di una coppia. I due sopradescritti sono gli unici due casi in cui l'adozione può essere pronunciata a favore di un singolo genitore.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, fatti salvi unicamente i divieti matrimoniali, per evitare delle relazioni anche inconsapevolmente incestuose dal punto di vista biologico.
E' fatto divieto allo stato civile di far risultare nelle sue certificazioni lo stato d'adozione. La legge però prevede che il minore ne sia informato dai sui genitori adottivi, a cui lascia scelta dei modi e dei tempi di comunicazione della notizia.
Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi (quali ad esempio indagini su malattie genetiche). L'adottato avrà diritto di conoscere l'identità dei propri genitori biologici solo a partire dal 25° anno di età. Può chiedere di saperlo al 18 anno di età solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, che ancora una volta sarà il Tribunale dei Minori a valutare. In conclusione, i due paesi transalpini, con forti radici comuni sul piano giuridico, si sono dati forme di adozione dei minori abbastanza simili, anche se con l'andare del tempo in parte differenziatesi. Resta comunque una impostazione di fondo isperita al medesimo principio di centralità dell'interesse del minore.

Corine Thevenot Monceaux - Avocat in Nîmes
(www.monceaux-avocats.com)
Francesco Tregnaghi - Avvocato in Verona
(www.tregnaghi.it)

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